Previdenza per i dipendenti della società fondatrice e dei loro familiari e superstiti attraverso la concessione di prestazioni di sostegno in caso di necessità a causa di età, morte, invalidità, malattia, infortunio, disoccupazione, ecc.; concessione di ulteriori prestazioni per la sicurezza economica dei predetti beneficiari della previdenza in caso di età, morte e invalidità nel quadro della parità di trattamento, come ad esempio aumenti delle prestazioni per i dipendenti della generazione di transizione che non hanno ancora diritto alle prestazioni complete della previdenza professionale obbligatoria; erogazione di contributi ai sensi dell'art. 331 comma 3 CO da fondi precedentemente accumulati e separatamente indicati ad altre istituzioni di previdenza esenti da imposte alle quali la società fondatrice si è associata o che essa stessa ha istituito.