Previdenza finanziaria (assistenza) a favore dei dipendenti e dei loro superstiti contro le conseguenze economiche dell'età, dell'invalidità o della morte; assistenza ai dipendenti dell'azienda e ai loro superstiti in stato di necessità non dovuta, come in caso di malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione; erogazione di contributi separati del datore di lavoro ai sensi dell'art. 331, comma 3, del Codice delle obbligazioni a altre istituzioni di previdenza esenti da imposte, alle quali l'azienda fondatrice si è associata o che essa stessa ha istituito; fornitura di servizi per il finanziamento di contributi e premi assicurativi ad altre istituzioni di previdenza personale esenti da imposte, che esistono a favore dei beneficiari - tuttavia, gli importi del datore di lavoro possono essere erogati solo con fondi della fondazione se in precedenza sono state costituite riserve di contributi del datore di lavoro e separate.