1. La Fondazione ha lo scopo di provvedere, in particolare, alla previdenza professionale a favore del personale delle società figlie o sorelle della Orior AG, in particolare la previdenza a favore dei quadri di queste società. 2. L'adesione dei quadri di una società figlia o sorella è decisa dal Consiglio di Fondazione; il consenso preventivo della società figlia o sorella è espressamente riservato. 3. La Fondazione concede prestazioni per la vecchiaia, la morte e l'invalidità. In caso di malattia, infortunio, disoccupazione o difficoltà materiali, può anche fornire prestazioni aggiuntive e di aiuto. 4. La Fondazione può finanziare piani di previdenza regolamentati di qualsiasi tipo. Può anche finanziare i contributi previdenziali delle altre istituzioni di previdenza della Orior AG. 5. Nell'ambito dello scopo sopra menzionato, il Consiglio di Fondazione può emanare uno o più regolamenti di previdenza, in cui sono stabilite, in particolare, le condizioni di ammissione, le prestazioni a favore dei destinatari, i contributi dei quadri e - con riserva dell'approvazione della Orior AG e delle società aderenti - i contributi delle società aderenti. La Fondazione deve emanare un regolamento di investimento e un regolamento sulla formazione e gestione delle passività tecniche assicurative. Questi regolamenti e le loro eventuali modifiche devono essere sottoposti all'autorità di vigilanza. 6. La Fondazione può anche stipulare contratti di assicurazione individuali o collettivi o partecipare al finanziamento di contratti esistenti. La Fondazione è obbligatoriamente l'assicuratore e il beneficiario dei contratti di assicurazione cui partecipa. 7. La Fondazione deve emanare un regolamento di liquidazione parziale, che è soggetto all'approvazione dell'autorità di vigilanza.