Previdenza professionale per i dipendenti della società fondatrice o datrice di lavoro, nonché per le imprese che sono finanziariamente o economicamente strettamente legate alla società fondatrice, mediante l'erogazione di sostegno e prestazioni: al dipendente in caso di vecchiaia o invalidità o in situazioni di necessità, come malattia, infortunio o disoccupazione di lui stesso; al dipendente in situazioni di necessità, come malattia, infortunio, disoccupazione o invalidità del coniuge, dei figli minori o inabili al lavoro o di altre persone a carico; in caso di decesso del dipendente al coniuge superstite, al coniuge divorziato nonché alle persone a carico delle quali egli provvedeva interamente o principalmente al momento della sua morte; in assenza di tali persone ai suoi eredi legittimi. I contributi dei datori di lavoro possono essere erogati anche da riserve di contributi accumulate e separate in precedenza, come previsto dall'articolo 331, comma 3, del Codice delle obbligazioni. La fondazione può erogare tali contributi ad altre istituzioni di previdenza esenti da imposte alle quali la società fondatrice si è associata o che essa stessa ha istituito.