La fondazione ha lo scopo di fornire la previdenza professionale nel quadro della LPP e delle sue disposizioni di attuazione, nonché la previdenza professionale volontaria e sovrabbondante per i datori di lavoro e i dipendenti delle imprese ad essa affiliate, nonché per i loro familiari e superstiti, contro le conseguenze economiche dell'età, dell'invalidità e della morte. L'adesione di un'impresa collegata avviene sulla base di un accordo di adesione scritto, che deve essere portato a conoscenza dell'autorità di vigilanza. Il consiglio di fondazione emana un regolamento sulle prestazioni, l'organizzazione, l'amministrazione e il finanziamento, nonché sul controllo della fondazione. Stabilisce nel regolamento il rapporto con i datori di lavoro, con gli assicurati e con i beneficiari. Il regolamento può essere modificato o abrogato dal consiglio di fondazione, salvaguardando i diritti acquisiti dei destinatari. Il regolamento e le sue modifiche devono essere presentati all'autorità di vigilanza. Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione o aderire a contratti esistenti, a condizione che sia essa stessa l'assicuratore e il beneficiario.