Lo scopo della fondazione consiste nel provvedere a favore dei dipendenti dell'azienda e dei loro superstiti contro le conseguenze economiche dell'età, dell'invalidità e della morte, nonché in caso di necessità. La fondazione eroga contributi a istituti di previdenza personale esenti da imposte dell'azienda, nonché prestazioni aggiuntive una tantum o periodiche alle prestazioni regolamentari dell'istituto di assicurazione o prestazioni complementari ai dipendenti della sede centrale, delle filiali e delle società controllate nei casi in cui le prestazioni regolamentari non siano sufficienti. Le prestazioni di previdenza da parte di questa fondazione possono anche essere erogate a imprese-agenti generali e ai loro superstiti. Per raggiungere lo scopo della fondazione, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione, a condizione che la fondazione sia l'assicurato e il beneficiario. La fondazione può anche essere estesa al personale di imprese economicamente o finanziariamente legate all'azienda, a condizione che la fondazione disponga dei mezzi necessari e che i diritti acquisiti e le aspettative dei destinatari precedentemente individuati non siano ridotti. Ad eccezione dei contributi per la previdenza personale, la fondazione non può essere utilizzata per prestazioni per le quali l'azienda è obbligata per legge. Sono inoltre escluse le prestazioni che rappresentano un compenso per il lavoro svolto o hanno carattere analogo al salario (ad esempio indennità di carovita, familiari e infantili, gratifiche, doni per l'anzianità di servizio).