Lo scopo esclusivo della società è la gestione del suo patrimonio o dei suoi patrimoni parziali come investimento collettivo di capitale ai sensi della Lfpc e dei suoi regolamenti (la legislazione sugli investimenti collettivi) nonché l'aumento del capitale azionario degli investitori e l'attività di distribuzione per le sue azioni di investimento. La SICAV immobiliare investe il patrimonio degli investitori nelle attività previste dall'art. 59 Lfpc, in particolare: a. terreni, incluse le pertinenze; b. partecipazioni e crediti verso società immobiliari, il cui scopo è esclusivamente l'acquisto e la vendita o l'affitto e la locazione di propri terreni, a condizione che almeno due terzi del loro capitale e dei voti siano uniti nel fondo immobiliare; c. quote di altri fondi immobiliari e società di investimento immobiliare quotate in borsa fino a un massimo del 25% del patrimonio complessivo del fondo; la comproprietà di terreni è ammessa solo se la SICAV può esercitare un'influenza dominante. La politica di investimento e i suoi limiti, nonché le tecniche e gli strumenti di investimento, sono descritti in dettaglio nel regolamento di investimento. Il patrimonio parziale dell'impresa della SICAV immobiliare investe principalmente in strumenti finanziari liquidi (fondi monetari, obbligazioni a breve termine, liquidità, ecc.). La SICAV immobiliare può inoltre acquisire beni mobili e immobili necessari per l'esercizio diretto delle sue attività operative. La SICAV immobiliare può, nel più ampio ambito legalmente consentito, adottare tutte le misure e compiere tutte le operazioni che ritiene appropriate e opportune per il raggiungimento del suo scopo.