1. Il Fondo ha lo scopo di realizzare la previdenza professionale a favore dei dipendenti dei Datori di lavoro, nonché dei loro superstiti, mediante l'erogazione di prestazioni in caso di vecchiaia, invalidità o decesso conformemente alle disposizioni del suo regolamento di previdenza. 2. Il Fondo si impegna a rispettare le disposizioni della LPP e, in particolare, a concedere le prestazioni minime richieste ai sensi di questa legge e dei suoi regolamenti di attuazione. Può estendere la previdenza oltre le prestazioni minime della LPP. 3. Il Consiglio di fondazione è competente per decidere dei mezzi idonei alla realizzazione dello scopo definito al primo comma. A tal fine, può utilizzare tutto o parte del patrimonio del Fondo. Può inoltre concludere contratti di assicurazione a favore di tutti i Membri o di una parte di essi, o riprendere a proprio nome contratti già conclusi. Il Fondo sarà allora sia assicuratore che beneficiario. 4. In nessun caso il Fondo può assumere obblighi che spettano giuridicamente ai Datori di lavoro, al di fuori dei suoi obblighi di previdenza, né effettuare versamenti che hanno il carattere di una remunerazione del lavoro o un aspetto simile.