Previdenza per i dipendenti della società fondatrice, nonché per i loro familiari e superstiti, mediante concessione di sussidi in caso di vecchiaia, morte, malattia, infortunio, invalidità, disoccupazione e necessità non imputabile. La fondazione può anche effettuare donazioni ad altre istituzioni di previdenza esenti da imposte che servono allo scopo della fondazione e alle quali la società fondatrice è affiliata. In particolare, possono essere finanziati anche i contributi regolamentari dei datori di lavoro nell'ambito delle suddette istituzioni di previdenza. La fondazione può anche, con delibera del consiglio di fondazione e con l'approvazione della società fondatrice, includere il personale di società economicamente o finanziariamente strettamente legate alla società fondatrice, a condizione che alla fondazione siano messi a disposizione i mezzi necessari e che i diritti dei destinatari attuali non siano pregiudicati.