Previdenza per i dipendenti della società fondatrice o di imprese economicamente e finanziariamente strettamente legate a essa, nonché per i loro familiari e superstiti, mediante concessione di sussidi in caso di vecchiaia, morte, invalidità e necessità non imputabile; erogazione di contributi ad altre istituzioni di previdenza personale esenti da imposte, istituite a favore del personale, in particolare finanziamento dei contributi regolamentari dei datori di lavoro nell'ambito delle suddette istituzioni di previdenza, se il datore di lavoro ha precedentemente accumulato riserve di contributi e queste sono state separate; adesione del personale di imprese economicamente o finanziariamente strettamente legate alla società fondatrice, a condizione che alla fondazione siano state messe a disposizione le risorse necessarie e i diritti dei destinatari precedenti non siano stati ridotti.