La fondazione è istituita esclusivamente per scopi di pubblica utilità, religiosi, educativi e scientifici. Ai sensi delle disposizioni precedenti, lo scopo della fondazione include in particolare, ma non esclusivamente: a) la promozione della religione cattolica romana come è stata tramandata nella Chiesa cattolica da sempre. Contribuire al mantenimento delle sue istituzioni e attività, ad esempio chiese e cappelle tradizionali, seminari, scuole e università, pubblicazioni, carità, riti e clero. b) Sostegno e promozione della ricerca scientifica e delle istituzioni di ricerca, in particolare nel campo della storia e in primo luogo per lo studio delle classi dirigenti dal XIV al XIX secolo e degli individui nelle loro relazioni sociali in una visione d'insieme di biografia, genealogia, prosopografia e storia della nobiltà e del potere. Inoltre, la fondazione può sostenere e finanziare altre istituzioni e progetti di pubblica utilità, religiosi, educativi e scientifici, a condizione che i loro scopi non siano in contrasto e siano compatibili con lo scopo della fondazione come descritto sopra. La fondazione è autorizzata a compiere tutti gli atti e a intraprendere tutte le azioni necessarie, utili o opportune per perseguire lo scopo della fondazione come sopra descritto, sia da sola che in collaborazione con altre persone giuridiche, imprese o persone fisiche. È inoltre autorizzata a compiere tutti gli altri atti giuridici o a prendere altre misure che siano connesse o derivino dagli scopi e dalle facoltà precedenti o da parte di essi, fermo restando il rispetto della legge applicabile alla fondazione o agli atti giuridici in questione.