2.1 La fondazione ha lo scopo di garantire la previdenza professionale nel quadro della LPP e dei suoi regolamenti d'esecuzione per i dipendenti di Pro Infirmis e dei suoi membri collettivi nonché per i loro familiari e superstiti contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e della morte. L'adesione di un membro collettivo avviene sulla base di un accordo di adesione scritto, che deve essere portato a conoscenza dell'autorità di vigilanza. La fondazione può, oltre alle prestazioni minime previste dalla legge, offrire una previdenza supplementare, compresi i sussidi di assistenza in caso di necessità, come malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione. 2.2 Il consiglio di fondazione emana un regolamento sulle prestazioni, l'organizzazione, l'amministrazione e il finanziamento nonché sul controllo della fondazione. Esso stabilisce nel regolamento il rapporto con i datori di lavoro, con gli assicurati e con i beneficiari. Il regolamento può essere modificato dal consiglio di fondazione nel rispetto dei diritti acquisiti dei destinatari. Il regolamento e le sue modifiche devono essere presentati all'autorità di vigilanza. 2.3 Per il raggiungimento del suo scopo, la fondazione può concludere contratti di assicurazione o entrare in contratti esistenti, dovendo essa stessa essere l'assicuratrice e la beneficiaria.