Previdenza professionale per i dipendenti della società fondatrice o datrice di lavoro attraverso l'erogazione di sussidi e prestazioni: al dipendente in caso di vecchiaia e invalidità o in situazioni di necessità, come malattia, infortunio o disoccupazione da parte sua; al dipendente in situazioni di necessità, come malattia, infortunio o disoccupazione o invalidità del coniuge, dei figli minori o incapaci di lavorare o di altre persone a carico; in caso di decesso del dipendente al coniuge, in mancanza dei figli, in mancanza di questi ultimi altre persone che erano mantenute o sostenute in misura significativa dal defunto al momento della morte. I contributi della fondatrice possono essere erogati anche da riserve di contributi accumulate e separate in precedenza, ai sensi dell'art. 331, comma 3, del Codice delle obbligazioni. La fondazione può erogare tali contributi ad altre istituzioni di previdenza esenti da imposte alle quali la società fondatrice si è associata o che essa stessa ha istituito.