Previdenza professionale per i dipendenti della società fondatrice o datrice di lavoro e delle imprese che sono finanziariamente o economicamente strettamente legate alla società fondatrice, attraverso l'erogazione di sussidi e prestazioni: al dipendente in caso di vecchiaia o invalidità o in situazioni di necessità, come malattia, infortunio o disoccupazione di lui stesso; al dipendente in situazioni di necessità, come malattia, infortunio, disoccupazione o invalidità del coniuge, dei figli minori o incapaci di lavorare o di altre persone a carico; in caso di decesso del dipendente al coniuge superstite, al coniuge divorziato e alle persone a carico delle quali egli provvedeva interamente o principalmente al momento della sua morte o ai suoi eredi legittimi. I contributi del datore di lavoro possono essere versati anche da riserve di contributi accumulate e separate in precedenza, come previsto dall'articolo 331, comma 3, del Codice delle obbligazioni. La fondazione può erogare tali contributi ad altre istituzioni di previdenza esenti da imposte alle quali la società fondatrice si è associata o che essa stessa ha istituito.