La fondazione ha lo scopo di provvedere ai dipendenti della società fondatrice, nonché ai loro familiari e superstiti, contro le conseguenze economiche dell'età, dell'invalidità e della morte. Inoltre, la fondazione può fornire prestazioni di sostegno in situazioni di necessità come malattia, incidente o disoccupazione. Per raggiungere il suo scopo o parte di esso, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione a favore dei beneficiari o parte di essi, o entrare in contratti esistenti, a condizione che essa stessa sia l'assicuratore e il beneficiario. La fondazione può, ai sensi dell'articolo 331, comma 3, del Codice delle obbligazioni, fornire contributi ad altre istituzioni di previdenza esenti da imposte, alle quali la società fondatrice si è associata o che essa stessa ha istituito, utilizzando mezzi precedentemente accumulati e separatamente indicati. La fondazione può anche fornire prestazioni ad altre istituzioni di previdenza personale esenti da imposte, che esistono a favore dei beneficiari, per la copertura paritaria dei contributi regolamentari e delle premi assicurativi. La fondazione può inoltre fornire prestazioni di acquisto volontario nella previdenza regolamentare dei dipendenti. Deve essere garantita la parità di trattamento.