Previdenza per i dipendenti della società fondatrice e delle società collegate, nonché per i loro familiari e superstiti, mediante concessione di sussidi volontari in caso di vecchiaia, morte, malattia, infortunio, invalidità, disoccupazione e necessità non imputabile; erogazione dei contributi dei datori di lavoro ai sensi dell'art. 331, comma 3, del Codice delle obbligazioni (OR) da riserve di contributi precedentemente accumulate e separatamente indicate, potendo la fondazione erogare tali contributi ad altre istituzioni di previdenza esenti da imposte alle quali la società fondatrice si è associata o che essa stessa ha istituito; finanziamento di aumenti di prestazioni e importi di acquisto con mezzi di fondazione liberi, nel quadro della parità di trattamento per i dipendenti della società fondatrice o delle società collegate rispetto ad altre istituzioni di previdenza esenti da imposte.