La fondazione ha lo scopo di provvedere ai dipendenti della società fondatrice e delle società ad essa economicamente o finanziariamente strettamente legate (di seguito denominate società affiliate) nonché ai loro familiari e superstiti attraverso la concessione di prestazioni di sostegno in situazioni di necessità, in particolare a causa di età, morte, invalidità, malattia, infortunio o disoccupazione. La fondazione può fornire ulteriori prestazioni per garantire la sicurezza economica dei beneficiari della previdenza in caso di età, morte e invalidità, nel quadro della parità di trattamento, come ad esempio aumenti delle prestazioni per i lavoratori della generazione di transizione che non hanno ancora diritto alle prestazioni complete della previdenza professionale obbligatoria. Se tali ulteriori prestazioni sono concesse, il consiglio di fondazione emana disposizioni regolamentari (regolamento, linee guida, occasionalmente decisione) che devono essere sottoposte all'autorità di vigilanza per l'esame. Per raggiungere il suo scopo o parti di esso, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione a favore dei beneficiari o parti di essi o aderire a contratti esistenti, a condizione che essa stessa sia l'assicuratore e il beneficiario. Nel quadro dello scopo della fondazione, può essere prevista una previdenza per i dirigenti della società fondatrice o delle società ad essa affiliate. La fondazione può anche effettuare donazioni ad altre istituzioni di previdenza esenti da imposte che servono allo scopo della fondazione e alle quali la società fondatrice o le società ad essa affiliate sono affiliate o che sono state create da esse; in particolare, ai sensi dell'articolo 331, comma 3, del Codice delle obbligazioni, possono essere finanziati contributi dei datori di lavoro della società fondatrice o delle società ad essa affiliate. Non possono essere erogate prestazioni per le quali la società fondatrice o le società ad essa affiliate sono obbligate per legge o per contratto o che esse erogano abitualmente come compenso per i servizi prestati (come indennità di carovita, gratifiche, doni per anzianità di servizio, ecc.).