Previdenza professionale nel quadro della LPP e delle sue disposizioni di attuazione per i dipendenti della società fondatrice, nonché per le imprese ad essa collegate economicamente o finanziariamente, nonché per i loro familiari e superstiti contro le conseguenze economiche dell'età, della morte e dell'invalidità. L'adesione di un'impresa collegata avviene sulla base di un accordo di adesione scritto, che deve essere portato a conoscenza dell'autorità di vigilanza. La fondazione può fornire prestazioni di previdenza più ampie di quelle minime previste dalla legge. Ai dipendenti o ex dipendenti della società possono essere erogate prestazioni di sostegno volontarie in casi di particolare necessità. La concessione di prestazioni di sostegno e le relative condizioni sono decise esclusivamente dal consiglio di fondazione. Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione o aderire a contratti esistenti, a condizione che sia essa stessa l'assicuratrice e la beneficiaria.