La fondazione ha lo scopo di fornire una previdenza professionale per i dipendenti della società fondatrice o datrice di lavoro (di seguito denominata società) e delle imprese ad essa collegate economicamente o finanziariamente, mediante l'erogazione di prestazioni e contributi: ai dipendenti e pensionati in caso di vecchiaia o invalidità o in situazioni di necessità come malattia, infortunio o disoccupazione; ai dipendenti e pensionati in situazioni di necessità come malattia, infortunio, disoccupazione o invalidità del coniuge, dei figli minori o inabili al lavoro o di altre persone a loro carico; ai coniugi, ex coniugi o partner di lunga data dei dipendenti o pensionati deceduti; nonché alle persone a carico dei dipendenti o pensionati deceduti fino alla loro morte. Con delibera del consiglio di fondazione, possono essere aggregate alla fondazione anche imprese collegate economicamente o finanziariamente alla società, previo accordo con la società. I diritti dei destinatari precedenti non possono essere ridotti. L'adesione di un'impresa collegata avviene sulla base di un accordo di adesione scritto. Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione o aderire a contratti esistenti, essendo essa stessa l'assicurato e il beneficiario.