Previdenza professionale in complemento alla fondazione BVG per il personale dell'Associazione Svizzera di Calcio e delle sue sezioni per i dipendenti dell'Associazione Svizzera di Calcio e delle sue sezioni attraverso l'erogazione di sussidi e prestazioni: al dipendente in caso di vecchiaia o invalidità o in situazioni di necessità, come in caso di malattia, infortunio o disoccupazione di lui stesso; al dipendente in situazioni di necessità, come in caso di malattia, infortunio, disoccupazione o invalidità del coniuge, dei figli minori o incapaci di lavorare o di altre persone a carico; in caso di decesso del dipendente al coniuge superstite, al coniuge divorziato nonché alle persone a carico delle quali egli provvedeva interamente o principalmente al momento della sua morte; inoltre, in mancanza di tali persone, ai suoi eredi legittimi. La fondazione può anche erogare contributi, ai sensi dell'art. 331 cpv. 3 CO, da riserve di contributi precedentemente accumulate e separatamente contabilizzate ad altre istituzioni di previdenza esenti da imposte alle quali l'azienda fondatrice si è associata o che essa stessa ha istituito.