Previdenza professionale dei lavoratori attivi e pensionati della società fondatrice o datrice di lavoro e delle imprese ad essa collegate, che sono finanziariamente o economicamente strettamente legate alla società fondatrice, attraverso la concessione di sussidi e prestazioni: ai beneficiari a causa dell'età e in caso di necessità non imputabili a causa di malattia, infortunio, invalidità e disoccupazione; ai superstiti in caso di necessità non imputabili a causa di morte. I contributi del datore di lavoro possono essere effettuati ai sensi dell'articolo 331, comma 3, del Codice delle obbligazioni anche attraverso riserve di contributi precedentemente accumulate e separatamente indicate. La fondazione può effettuare tali contributi ad altre istituzioni di previdenza esenti da imposte alle quali la società fondatrice si è associata o che essa stessa ha istituito.