Previdenza professionale per i dipendenti della società fondatrice o datrice di lavoro attraverso la concessione di sostegno e prestazioni: al dipendente in caso di vecchiaia o invalidità o in situazioni di difficoltà, come malattia, infortunio o disoccupazione da parte sua; al dipendente in situazioni di difficoltà, come malattia, infortunio, disoccupazione o invalidità del coniuge, dei figli minori o incapaci di lavorare o di altre persone a carico; in caso di decesso del dipendente al coniuge superstite, nonché alle persone a carico delle quali egli provvedeva interamente o principalmente al momento della sua morte. La fondazione può anche erogare contributi, ai sensi dell'art. 331, comma 3, del Codice delle obbligazioni, da riserve di contributi precedentemente accumulate e separate, ad altre istituzioni di previdenza esenti da imposte alle quali la società fondatrice si è associata o che essa stessa ha istituito.