La fondazione ha lo scopo di fornire la previdenza professionale nel quadro della LPP e delle sue disposizioni di esecuzione per i dipendenti e le dipendenti della società fondatrice o datrice di lavoro (di seguito denominata società) e delle imprese ad essa strettamente legate sotto il profilo economico o finanziario, nonché per i loro superstiti, contro le conseguenze economiche della vecchiaia, della morte e dell'invalidità. Può anche fornire prestazioni di previdenza più estese rispetto a quelle minime previste dalla legge. Con delibera del consiglio di fondazione e previo accordo con la società, possono essere affiliate alla fondazione anche imprese strettamente legate alla società sotto il profilo economico o finanziario. I diritti dei destinatari attuali non devono essere pregiudicati da ciò. L'affiliazione di un'impresa collegata avviene sulla base di un accordo di affiliazione scritto. Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può concludere contratti di assicurazione o aderire a contratti esistenti, essendo essa stessa l'assicuratore e il beneficiario.