La fondazione ha lo scopo di fornire la previdenza professionale nel quadro della LPP e delle sue disposizioni di attuazione per i dipendenti della società fondatrice o datrice di lavoro e delle imprese ad essa strettamente legate sotto il profilo economico o finanziario, nonché per i loro familiari e superstiti, contro le conseguenze economiche della vecchiaia, della morte e dell'invalidità. Può svolgere un'attività di previdenza più ampia rispetto alle prestazioni minime previste dalla legge. Con delibera del consiglio di fondazione e previo accordo con la società datrice di lavoro, possono essere affiliate alla fondazione anche imprese strettamente legate alla società datrice di lavoro sotto il profilo economico o finanziario. I diritti dei destinatari attuali non devono essere pregiudicati da ciò. Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione o aderire a contratti esistenti, essendo essa stessa l'assicuratore e il beneficiario.