La fondazione ha lo scopo di fornire la previdenza professionale per i dipendenti maschi e femmine dell'azienda datrice di lavoro attraverso il rilascio di sussidi o prestazioni: al dipendente in caso di età avanzata, invalidità o situazioni di difficoltà, come malattia, incidente o disoccupazione da parte sua; al dipendente in situazioni di difficoltà come malattia, incidente, disoccupazione o invalidità del coniuge, dei figli minori o inabili al lavoro o di altre persone a carico; in caso di decesso del dipendente al coniuge superstite, al coniuge divorziato e alle persone a carico delle quali egli provvedeva interamente o principalmente al momento della sua morte; inoltre, in assenza di tali persone, ai suoi eredi legittimi. I contributi del datore di lavoro possono essere erogati anche da riserve di contributi precedentemente accumulate e separate, come previsto dall'art. 331, comma 3, del Codice delle obbligazioni. La fondazione può erogare tali contributi ad altre istituzioni di previdenza esenti da imposte alle quali l'azienda si è associata o che essa stessa ha istituito. La fondazione può finanziare, con mezzi propri, aumenti di prestazioni e importi di acquisto per i dipendenti dell'azienda, nel rispetto del principio di parità di trattamento, per sé stessa o per altre istituzioni di previdenza esenti da imposte alle quali l'azienda si è associata. Inoltre, possono essere erogati contributi per misure speciali al Fondo di garanzia e pagamenti di premi (compreso il contributo dei dipendenti) ad altre istituzioni di previdenza esenti da imposte. Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione o aderire a contratti esistenti, essendo essa stessa l'assicuratrice e la beneficiaria.