Previdenza per i dipendenti della società fondatrice attraverso la concessione di sussidi o contributi: al dipendente in caso di vecchiaia, malattia, infortunio o invalidità di lui stesso; al dipendente in caso di malattia, infortunio o invalidità del coniuge, dei figli minori o incapaci di lavorare o di altre persone a carico; in caso di morte del dipendente al coniuge superstite e alle persone a carico, nonché, in mancanza di queste, ai figli, genitori, fratelli o nipoti, fino a concorrenza del capitale accumulato con i propri contributi (senza interessi) o del corrispondente valore. La fondazione può anche versare contributi ai sensi dell'art. 331, comma 3, CO da fondi precedentemente accumulati e separatamente indicati ad altre istituzioni di previdenza esenti da imposte alle quali la società fondatrice si è associata o che essa stessa ha istituito.