Previdenza professionale per i dipendenti della società fondatrice o datrice di lavoro attraverso l'erogazione di sussidi e prestazioni: al dipendente in caso di vecchiaia o invalidità o in situazioni di necessità, come malattia, infortunio o disoccupazione da parte sua; al dipendente in situazioni di necessità, come malattia, infortunio, disoccupazione o invalidità del coniuge, dei figli minori o inabili al lavoro o di altre persone a carico; in caso di decesso del dipendente al coniuge superstite, al coniuge divorziato e alle persone a carico delle quali egli provvedeva interamente o principalmente al momento della sua morte; inoltre, in assenza di tali persone, ai suoi eredi legittimi. I contributi del datore di lavoro possono essere versati anche ai sensi dell'articolo 331, comma 3, del Codice delle obbligazioni, da riserve di contributi accumulate e separate in precedenza. La fondazione può erogare tali contributi ad altre istituzioni di previdenza esenti da imposte alle quali la società fondatrice si è associata o che essa stessa ha istituito.