Previdenza per i dipendenti della società fondatrice e delle società ad essa collegate, ai sensi dell'articolo 2.5 degli statuti della fondazione, mediante concessione di sostegni e prestazioni a) al dipendente in caso di vecchiaia o in situazioni di necessità come malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione da parte sua; b) al dipendente in situazioni di necessità come malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione del coniuge, dei figli minori o inabili al lavoro o di altre persone a carico; c) in caso di decesso del dipendente, al coniuge superstite, all'ex coniuge, nonché alle persone a carico del dipendente al momento della sua morte, e in assenza di tali persone, ai suoi eredi legittimi.