La fondazione ha lo scopo di fornire la previdenza professionale per i dipendenti della società fondatrice o datrice di lavoro (di seguito denominata società) e delle imprese ad essa strettamente legate economicamente o finanziariamente, mediante la concessione di prestazioni e sussidi: ai dipendenti e pensionati in caso di vecchiaia o invalidità o in situazioni di necessità come malattia, infortunio o disoccupazione; ai dipendenti e pensionati in situazioni di necessità come malattia, infortunio, disoccupazione o invalidità del coniuge, dei figli minori o inabili al lavoro o di altre persone a carico; ai coniugi, ex coniugi o partner di lunga data dei dipendenti o pensionati deceduti; inoltre, alle persone a carico dei quali i dipendenti o pensionati deceduti hanno provveduto fino alla loro morte. Con delibera del consiglio di fondazione, possono essere aggregate alla fondazione anche imprese strettamente legate alla società finanziariamente o economicamente, previo accordo con la società. I diritti dei destinatari attuali non devono essere pregiudicati. L'adesione di un'impresa collegata avviene sulla base di un accordo di adesione scritto. Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione o aderire a contratti esistenti, essendo essa stessa l'assicuratore e il beneficiario.