Previdenza professionale per i dipendenti della società fondatrice o datrice di lavoro, attraverso la concessione di sussidi e prestazioni: al dipendente in caso di vecchiaia o invalidità o in situazioni di necessità, come malattia, infortunio o disoccupazione da parte sua; al dipendente in situazioni di necessità, come malattia, infortunio, disoccupazione o invalidità del coniuge, dei figli minori o inabili al lavoro o di altre persone a carico; in caso di decesso del dipendente al coniuge superstite, nonché alle persone a carico delle quali egli provvedeva interamente o principalmente al momento della sua morte. La fondazione può anche versare contributi, ai sensi dell'art. 331, comma 3, CO, da riserve di contributi precedentemente accumulate e separate, ad altre istituzioni di previdenza esenti da imposte alle quali la società fondatrice si è associata o che essa stessa ha istituito.