La previdenza professionale nell'ambito del Codice delle assicurazioni per la vecchiaia e per l'invalidità (LPP) e delle sue disposizioni di esecuzione per i dipendenti della società fondatrice o datrice di lavoro e delle società ad essa economicamente o finanziariamente collegate, nonché per i loro superstiti, contro le conseguenze economiche dell'età, della morte e dell'invalidità. La fondazione può andare oltre le prestazioni minime LPP e fornire sostegno in situazioni di difficoltà, come malattia, infortunio o disoccupazione. Con delibera del consiglio di fondazione, possono essere aggregate alla fondazione, di comune accordo con la società, anche società economicamente o finanziariamente collegate alla società. I diritti dei destinatari attuali non devono essere pregiudicati. L'adesione di una società collegata avviene sulla base di un accordo di adesione scritto, che deve essere portato a conoscenza dell'autorità di vigilanza. I contributi del datore di lavoro possono essere effettuati anche da riserve di contributi precedentemente accumulate e separate, come previsto dall'art. 331, comma 3, del Codice delle obbligazioni. La fondazione può anche effettuare tali contributi ad altre istituzioni di previdenza esenti da imposte alle quali la società si è associata o che essa stessa ha istituito. Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione o aderire a contratti esistenti, essendo essa stessa l'assicuratore e il beneficiario.