La fondazione ha lo scopo di fornire la previdenza professionale per i dipendenti della società fondatrice o datrice di lavoro (di seguito denominata società) e delle imprese ad essa strettamente legate economicamente o finanziariamente, mediante la concessione di prestazioni e sostegni: ai dipendenti e pensionati in caso di vecchiaia o invalidità o in situazioni di necessità come malattia, infortunio o disoccupazione; ai dipendenti e pensionati in situazioni di necessità come malattia, infortunio, disoccupazione o invalidità del coniuge, dei figli minori o inabili al lavoro o di altre persone a loro carico; ai coniugi, ex coniugi o partner di lunga data dei dipendenti o pensionati deceduti; nonché alle persone a carico dei quali i dipendenti o pensionati deceduti hanno provveduto fino alla loro morte. Con delibera del consiglio di fondazione, possono essere aggregate alla fondazione anche imprese strettamente legate alla società finanziariamente o economicamente, previo accordo con la società. I diritti dei destinatari precedenti non possono essere ridotti. L'adesione di un'impresa collegata avviene sulla base di un accordo di adesione scritto.