Previdenza professionale per i dipendenti della società fondatrice o datrice di lavoro e per le imprese che sono finanziariamente o economicamente strettamente legate alla società fondatrice, attraverso la concessione di sussidi e prestazioni al dipendente in caso di vecchiaia o invalidità o in situazioni di necessità, come malattia, infortunio, servizio militare o disoccupazione da parte sua; al dipendente in situazioni di necessità, come malattia, infortunio, disoccupazione o invalidità del coniuge, dei figli minori o incapaci di lavorare o di altre persone a carico; in caso di decesso del dipendente al coniuge superstite, al coniuge divorziato e alle persone a carico delle quali egli provvedeva interamente o principalmente al momento della sua morte; inoltre, in assenza di tali persone, ai suoi eredi legittimi. I contributi dei datori di lavoro possono essere versati anche da riserve di contributi precedentemente accumulate e separatamente indicate ai sensi dell'art. 331, comma 3, del Codice delle obbligazioni. La fondazione può versare tali contributi ad altre istituzioni di previdenza esenti da imposte alle quali la società fondatrice si è associata o che essa stessa ha istituito.