Previdenza professionale per i dipendenti della società fondatrice o datrice di lavoro e delle società collegate, mediante l'erogazione di sussidi e prestazioni: al dipendente in caso di vecchiaia o invalidità o in situazioni di necessità, come malattia, infortunio o disoccupazione, da parte sua; al dipendente in situazioni di necessità, come malattia, infortunio, disoccupazione o invalidità del coniuge, dei figli minori o inabili al lavoro o di altre persone a carico; in caso di decesso del dipendente, al coniuge superstite, al coniuge divorziato e alle persone a carico, per le quali egli provvedeva interamente o principalmente al momento della sua morte, o ai suoi eredi legittimi. I contributi dei datori di lavoro possono essere erogati, ai sensi dell'art. 331, comma 3, del Codice delle obbligazioni, anche da riserve di contributi precedentemente accumulate e separatamente indicate. La fondazione può erogare tali contributi ad altre istituzioni di previdenza esenti da imposte, alle quali la società fondatrice si è associata o che essa stessa ha istituito.