Previdenza professionale per i dipendenti della società fondatrice o datrice di lavoro e per le imprese che sono finanziariamente o economicamente strettamente legate alla società fondatrice, attraverso la concessione di sussidi e prestazioni: al dipendente in caso di vecchiaia o invalidità o in situazioni di difficoltà, come malattia, infortunio o disoccupazione di lui stesso; al dipendente in situazioni di difficoltà, come malattia, infortunio, disoccupazione o invalidità del coniuge, dei figli minori o inabili al lavoro o di altre persone a carico; in caso di decesso del dipendente al coniuge superstite, al coniuge divorziato e alle persone a carico delle quali egli provvedeva interamente o principalmente al momento della sua morte. La fondazione o le imprese collegate possono anche versare contributi, ai sensi dell'art. 331, comma 3, del Codice delle obbligazioni, a altre istituzioni di previdenza esenti da imposte, alle quali la società fondatrice o le imprese collegate si sono associate o che esse stesse hanno istituito.